
BARCHE E FISCO

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Redditometro
Qualora il contribuente dichiari un reddito anche per una sola annualità che si discosti per oltre il 20% da questo valore e sarà soggetto ad una richiesta di informazioni del fisco mediante invio di posta. Qualora il contribuente non risponda, risponda solo parzialmente o in modo non soddisfacente per il fisco, potrà essere soggetto ad accertamento sintetico fiscale con applicazione di sanzioni ed interessi e a cui il contribuente potrà solo difendersi contestando formalmente l’atto.
Imbarcazioni
Va dichiarato il possesso di imbarcazioni o natanti, barche e barchette specificando se sono a vela o a motore con stazza superiore o inferiore alle 50 tonnellate evidenziando anche qui la disponibilità, la lunghezza e la data di immatricolazione e se sono prese in locazione solo periodi stagionali (inferiore ai tre mesi).
- Bandiera estera e residente italiano
Negli ultimi anni è stato rilevato un considerevole incremento di bandiere estere issate sulle imbarcazioni da diporto di proprietà di cittadini italiani, ormeggiate presso i porti turistici nazionali.
Il flagging out è un fenomeno, caratterizzato dal processo che porta un armatore, al fine di ridurre i complessivi costi di gestione dell’unità, a ricercare registri navali (o bandiere) che possano permettere una congrua riduzione delle voci di costo e spesa riferite, ad esempio, ad assicurazioni, equipaggi e imposte. Ma anche a una semplificazione della gestione dell’imbarcazione, in termini tecnici
Pertanto molti possessori di imbarcazioni da diporto hanno preferito “emigrare”, solo sulla carta, verso registri navali esteri dismettendo così la bandiera nazionale, nel tentativo di realizzare una notevole riduzione dei costi di gestione e, in alcuni casi, anche per “nascondere” il possesso delle imbarcazioni (spesso di lusso) al fisco italiano.
Tale operazione apre tuttavia la strada a taluni adempimenti di natura fiscale cioè occorre la compilazione del quadro Rw ex art. 4 del Dl 167/90, anche laddove si disponga dell’imbarcazione in forza di un contratto di leasing.
Come confermato dalla risoluzione Agenzia delle entrate 3 luglio 2009 n. 172, quindi, una barca dovrebbe essere oggetto di monitoraggio fiscale qualora risulti registrata o iscritta nei registri navali esteri. Tale status peraltro è confermato anche se la medesima si trova ancorata in acque territoriali italiane.
I medesimi obblighi di segnalazione fiscale, da ottemperare attraverso la compilazione del quadro Rw permango anche laddove l’imbarcazione sia detenuta tramite un contratto di leasing. Infatti, è comunque stato osservato che la conduzione in leasing di un bene ne rappresenta la detenzione (ris. Agenzia delle entrate 8 maggio 2008 n. 188) e anche la detenzione di un bene all’estero costituisce un presupposto che prevede la compilazione del quadro Rw (cfr. circ. Agenzia delle entrate 23 dicembre 2013 n. 38).
Riguardo al valore da indicare in dichiarazione, le istruzioni al quadro Rw specificano che per le altre attività patrimoniali detenute all’estero, diverse dagli immobili, si deve “indicare il costo di acquisto, ovvero il valore di mercato all’inizio di ciascun periodo di imposta (o al primo giorno di detenzione) e al termine dello stesso (o al termine del periodo di
Si ritiene che tali indicazioni siano da intendersi, nel caso in discorso, facendo riferimento al costo sostenuto, considerato che, in applicazione del principio di equiparazione tra leasing finanziario e contratto di mutuo, mediante la locazione finanziaria l’utilizzatore del bene viene finanziato dalla stessa.
In caso di omessa segnalazione dell’imbarcazione con bandiera estera nel quadro Rw del Modello unico persone fisiche, l’art. 5 co. 2 del Dl 167/90 stabilisce per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale una sanzione dal 3 al 15% dell’importo non dichiarato. Qualora le attività estere di natura finanziaria o gli investimenti siano detenuti in paradisi fiscali, la sanzione è raddoppiata e diviene dal 6 al 30% degli importi non dichiarati. Trattandosi di sanzioni fiscali, operano le norme del D.Lgs. 472/97, quindi il favor rei (art. 3 del D.Lgs. 472/97), il cumulo giuridico e la continuazione ex art. 12 del D.Lgs. 472/97.
Ai fini delle imposte dirette è doveroso ricordare che in caso di eventuale vendita dell’imbarcazione da parte di un soggetto non imprenditore, deve escludersi la tassazione diretta dei proventi percepiti.
Ai fini delle imposte sui redditi, infatti, sono imponibili i soli proventi derivanti dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili ex art. 67 comma 1 lett. h) del Tuir: in questa fattispecie non sono considerati invece le plusvalenze derivanti dalla relativa cessione.
Questa normativa, denominata ‘monitoraggio fiscale’, consente agli organi di controllo di meglio apprezzare la reale capacità contributiva del dichiarante e ricavarne informazioni ed elementi utili a valutare l’adeguatezza o meno dei redditi indicati nella stessa, rispetto alla situazione patrimoniale dichiarata.
Per ogni ulteriore domanda sull’argomento scriveteci pure, saremo lieti di risponderVi il prima possibile.