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Dimissioni online da lavoro

Dimissioni online da lavoro

LE DIMISSIONI DAL LAVORO SOLO ONLINE

DA APRILE LE DIMISSIONI DIVENTANO ONLINE

A seguito dell’entrata in vigore delle norme previste dal “Jobs Act”, dal 12 marzo 2016 l’unica modalità prevista per presentare le dimissioni volontarie e per risolvere consensualmente un rapporto di lavoro per i dipendenti del settore privato è la modalità telematica. L’obbiettivo della riforma è quello di contrastare alla radice il fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”, che spesso vengono fatte firmare al momento dell’assunzione a categorie di lavoratori particolarmente esposte (come ad esempio le donne).

La presentazione delle dimissioni potrà quindi avvenire attraverso due canali:

  • il lavoratore dovrà dotarsi di un pin Inps, che si può ottenere collegandosi a questo indirizzo oppure recandosi in una delle sedi Inps sul territorio; dovrà quindi collegarsi al sito del Ministero del Lavoro e compilare un modulo dove andranno indicati dati come la data di cessazione del rapporto di lavoro, i dati del datore di lavoro ed i suoi recapiti.
  • Rivolgersi ad un soggetto abilitato (ad esempio CAF o patronato)

Una volta trasmesso, il modulo riceve una data ed un numero identificativo, e viene notificato all’azienda direttamente dal sistema in base all’indirizzo email indicato dal lavoratore. In caso di errori, il lavoratore ha sette giorni di tempo per revocare il modulo trasmesso. E’ importante essere a conoscenza del corretto indirizzo email del datore di lavoro, in quanto le dimissioni hanno effetto nel momento in cui questi ne riceve la notifica. Su questo punto il Ministero ha voluto dare rassicurazioni: se il lavoratore dovesse indicare un indirizzo errato, il sistema provvederà ad inviarlo al datore di lavoro usando gli indirizzi telematici conosciuti. Inoltre il lavoratore riceverà l’avviso di mancata consegna che lo sollecita alla correzione dell’indirizzo ed al reinvio. Deve comunque essere ben chiaro che se neanche in questo modo il datore di lavoro dovesse ricevere comunicazione, le dimissioni non potranno avere effetto.

Questa procedura non si applica per i lavoratori domestici e per i dipendenti pubblici, né ai collaboratori coordinati continuativi.

IL PERIODO DI PREAVVISO

La tempistica del preavviso non cambia con l’entrata in vigore di questa nuova modalità: restano quindi valide le disposizioni previste nel contratto. La data di decorrenza delle dimissioni che va indicata nel modulo è quella in cui il rapporto di lavoro cessa una volta trascorso il periodo di preavviso. Quindi andrà indicato il primo giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.

Questa comunicazione di dimissioni effettuata dal lavoratore non va a sostituire quella di cessazione che il datore di lavoro invia alla Direzione territoriale del lavoro entro 5 giorni dalla fine del rapporto, bensì le si affianca. In caso di differenze fra la data indicata dal lavoratore e la data indicata dall’azienda, sarà quest’ultima ad avere valore.

CASI PARTICOLARI

Il Ministero ha voluto inoltre chiarire una serie di casi particolari: 1) cosa fare nel caso in cui fosse necessario modificare la data di cessazione indicata dal lavoratore una volta trascorsi i sette giorni dalla trasmissione. I motivi sono diversi, come per esempio il lavoratore che si ammala durante il periodo di preavviso, oppure il caso in cui datore di lavoro e lavoratore si accordino per modificare il periodo di preavviso stesso. In questi casi sarà il datore di lavoro, nel momento in cui trasmetterà la comunicazione di cessazione alla Direzione territoriale, ad indicare una data che avrà valore effettivo. 2) La stessa cosa vale qualora il lavoratore si dovesse accorgere di aver commesso un errore nel calcolare la data di cessazione del rapporto di lavoro indicata sul modulo, e fossero già trascorsi sette giorni . Anche in questo caso a fare fede sarà la data indicata nella comunicazione fatta dal datore di lavoro. 3) Rimane il dubbio nel caso in cui il lavoratore dovesse indicare per errore un preavviso più breve (o addirittura nessun preavviso), offrendosi poi di lavorare oltre quella data. Il datore di lavoro può ragionevolmente rifiutarsi di accettare, per non rischiare una tacita ricostituzione del rapporto di lavoro. 4) Ed ancora il caso del “ripensamento”, ovvero quando il lavoratore e l’azienda si accordano per proseguire il rapporto nonostante le dimissioni siano già state trasmesse: basterà che l’azienda non trasmetta nulla alla Direzione territoriale del lavoro, e il rapporto di lavoro potrà proseguire come prima.

Se il lavoratore non dovesse trasmettere le proprie dimissioni, la comunicazione fatta soltanto dal datore di lavoro alla Direzione territoriale non avrà valore. Qualora invece il lavoratore inviasse le dimissioni ma non presentarsi più sul posto di lavoro, l’azienda dovrà contestare l’assenza ingiustificata, e quindi provvedere al licenziamento. Tuttavia in questo caso, pur non avendo responsabilità, il datore di lavoro si troverà costretto a pagare comunque il “ticket” per il licenziamento (489,85 € l’anno per ogni anno lavorato fino ad un massimo di 3) e a versare la Naspi, ovvero l’indennità di disoccupazione. Ogni azienda, collegandosi al sito cliclavoro.gov.it, può accedere alla propria pagina personale e visualizzare tutte le comunicazioni di dimissioni o di risoluzione consensuale che sono state trasmesse.

Ringraziamenti

Per la realizzazione di questo articolo ringraziamo:

  • Fabio Sacco per la realizzazione della foto di copertina

Circa l'autore

Monica Manfredini

Monica Manfredini , Dottore Commercialista e Revisore dei conti Determinata, sensibile e schietta Pensa che :"Con il se e il ma si rimane immobili, è' meglio smarrire la strada per poi ritrovarla che rimanere al bivio ". Sapere rende liberi, trasmettere la conoscenza è la strada per la vera democrazia

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