
NASPI – Assegno di disoccupazione

Assegno di disoccupazione: ora sarà “NASPI”
Perdere il lavoro, lo sappiamo bene leggendo le notizie sull’economia, è un trauma che colpisce o ha colpito molte famiglie. L’impatto è doloroso, soprattutto per chi con quello stipendio deve mandare avanti una famiglia. Per limitare l’impatto di questo shock, lo Stato italiano 25 anni fa aveva introdotto la mobilità, una compensazione temporanea per permettere al lavoratore di cercare un nuovo posto di lavoro con la tranquillità di un reddito garantito. Dal 1 gennaio 2017 la mobilità non esisterà più, ma questo non deve spaventarci. Vediamo perché.
Cosa succede adesso
Dal 1 gennaio 2017 la mobilità cessa di esistere. Questo in base alla Legge Fornero del 2012. Dal 2017 l’unico assegno di disoccupazione in vigore sarà la Naspi, uguale per tutti. Attenzione: i lavoratori messi in mobilità nel corso del 2016 continueranno a percepirla, ma solo loro: non sarà infatti possibile erogare nuovi assegni di questo tipo.
Che Cos’è la NASPI
La Naspi è in vigore dal 1 maggio 2015. Viene erogata dall’Inps ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente il posto di lavoro, compresi apprendisti e soci di cooperative. Non è una prestazione automatica, ma va richiesta su domanda del dipendente da presentare all’Inps stesso. Non spetta a dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione ed agli operai agricoli.
La Naspi spetta in presenza di tre requisiti: stato di disoccupazione involontario, requisito contributivo, requisito lavorativo.
- Stato di disoccupazione involontario. Il lavoratore deve dichiarare al Centro per l’impiego la sua condizione e la disponibilità a ricollocarsi nel mondo del lavoro, partecipando anche ai corsi di formazione che gli verranno proposti. Salvo alcuni casi, la Naspi non spetta in caso di dimissioni o risoluzione consensuale. In generale, viene riconosciuto in presenza di cessazioni per giusta causa, ovvero quando non è possibile proseguire il rapporto di lavoro. Parliamo quindi, tra le varie motivazioni, di mancato pagamento degli stipendi, mobbing, molestie, demansionamenti, spostamenti da una sede ad un’altra dell’azienda senza motivi oggettivi. Tutta la documentazione relativa ad eventuali azioni legali che il dipendente ha portato avanti nei confronti dell’ex datore di lavoro deve essere allegata alla domanda presentata all’Inps
- Requisito contributivo. Occorre avere versato almeno tredici settimane di contributi contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti la domanda. Vengono considerati come validi anche eventuali contributi versati in paesi esteri (se europei, o almeno convenzionati con l’Italia). Se il lavoratore avesse lavorato sia nel settore agricolo sia in quello non agricolo, in base alla prevalenza di una delle due contribuzioni verrà stabilito se spetta la disoccupazione agricola o la Naspi.
- Requisito lavorativo. Occorre aver lavorato almeno 30 giorni nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
La domanda deve essere presentata all’Inps solo in via telematica. Si può fare tramite il sito dell’Inps (ma prima occorre avere un pin), attraverso il numero di telefono (803164 – centralino Inps-Inail), o rivolgendosi ad un patronato. Attenzione: la domanda va presentata entro 68 giorni dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. La Naspi decorre dall’ottavo giorno successivo alla fine del rapporto di lavoro se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno, o dal giorno successivo la presentazione della domanda se questa viene presentata dopo l’ottavo giorno.
La Naspi viene versata mensilmente per un numero di settimane che corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. I periodi di lavoro che avessero eventualmente già dato luogo a prestazioni di disoccupazione non verranno conteggiate.
In alcuni casi la Naspi può essere sospesa, ad esempio per quei lavoratori che trovano un impiego a tempo determinato non superiore ai sei mesi. In questo caso la sospensione viene fatta d’ufficio dall’Inps. Al termine dei sei mesi, l’Inps riprenderà ad erogare la Naspi.
Ma qual è l’importo dell’assegno? Dipende dalla media dei redditi mensili percepiti negli ultimi 4 anni. Tuttavia la legge ha stabilito un limite massimo in 1.300 €. Dopo 3 mesi l’importo viene ridotto del 3%, ma l’assegno comprende (se spettanti) anche gli assegni per il nucleo familiare, proprio come avviene per i lavoratori dipendenti.
L’importo della Naspi può anche essere ridotto (ad esempio quando chi la percepisce decide di iniziare una nuova attività in proprio), ma è previsto un incentivo all’autoimprenditorialità. Infatti chi percepisce la Naspi e volesse iniziare una attività in proprio, o diventare socio di una cooperativa, potrà chiedere la liquidazione anticipata in una soluzione unica dell’importo non ancora erogato.
Il lavoratore che non partecipa ai corsi di formazione professionale organizzati dai Centri per l’impiego o che rifiuta delle offerte di lavoro congrue, perde il diritto alla Naspi.
In ogni caso, per qualsiasi informazione è bene consultare il proprio consulente o patronato di fiducia.
Ringraziamenti
Per la realizzazione di questo articolo ringraziamo:
- Davide Milano per la realizzazione della copertina