
Il decreto “Cura Italia” in pillole

RIASSUNTO DEI PUNTI PRINCIPALI DEL DECRETO “CURA ITALIA”
Nella notte del 17 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto “Cura Italia”, con il quale il Governo affronta l’emergenza coronavirus anche dal lato economico e fiscale. Vediamo insieme un riassunto dei principali provvedimenti.
Riassunto del Decreto Cura Italia
–LE MISURE PER NOI PIU’ SIGNIFICATIVE-
MASCHERINE (ART.16)
Per i lavoratori ove non sia possibile mantenere una distanza di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuali le mascherine chirurgiche reperibili in commercio.
CASSA INTEGRAZIONE (ART. 19)
Per tutti i lavoratori è prevista la cassa integrazione per la durata massima di 9 settimane, comunque entro il mese di agosto 2020. Viene pagata direttamente dall’INPS al dipendente.
CONGEDI E PERMESSI (ART. 23)
- Dipendenti settore privato:
- Per i figli fino a 12 anni dal 5 marzo 2020 si può fruire di un congedo con una indennità pari al 50% della retribuzione;
- per i figli tra i 12 ed i 16 anni a condizione che non vi sia altro genitore che beneficia di sostegni al reddito per la cessazione dell’attività lavorativa, possono astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità né contribuzione figurativa ma senza perdere il posto di lavoro;
- Per chi ha figli disabili (art. 24) estensione della durata per 12 giornate della Legge 104/92.
- Genitori iscritti alla gestione separata:
- Per i figli fino a 12 anni dal 5 marzo 2020 è riconosciuta una indennità pari al 50% di 1/365esimo del reddito, determinato come da indennità di maternità.
- Lavoratori autonomi iscritti all’INPS:
- Per i figli fino a 12 anni dal 5 marzo 2020 è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera
Le presenti norme anche per i genitori affidatari.
In alternativa bonus babysitting per massimo 600 € dal 5 marzo 2020 erogato mediante libretto di famiglia su domanda. Tale bonus è previsto anche per i non iscritti all’INPS subordinatamente alla comunicazione da parte delle Casse Previdenziali.
CONGEDI E PERMESSI (ART. 24)
- Dipendenti settore pubblico: Quanto previsto dall’art. 23 per il settore privato.
- Settore pubblico e privato accreditato nel settore sanitario: bonus babysitting 1000 € su domanda.
QUARANTENA DEL SETTORE PRIVATO (ART. 26)
Con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria è equiparata alla malattia.
INDENNITA’ PROFESSIONISTI, ARTIGIANI-COMMERCIANTI E CO.CO.CO. (ART 27)
Per professionisti iscritti alla gestione separata, commercianti, artigiani se non iscritti ad altre forme e non titolari di pensione previsti 600 € per il mese di marzo su domanda. Ad oggi sembrano esclusi i soci di società di persone.
SOSPENSIONE DEI TERMINI (ART. 37)
Sono sospesi i contributi per i lavoratori domestici in scadenza tra il 23 febbraio al 31 maggio. Il versamento a effettuato entro il 10 giugno
INDENNITA’ PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (ART. 38)
È riconosciuta ai lavoratori con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 un’indennità di 600 €
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER POTENZIAMENTO PRESIDI SANITARI (ART. 43)
Sono previsti contributi alle imprese per l’acquisto dei dispositivi e degli strumenti di protezione individuali.
FONDO A FAVORE DEI DANNEGGIATI DAL VIRUS COVID-19 (ART. 44)
È istituito un fondo per garantire una indennità a favore dei danneggiati dal virus per i lavoratori dipendenti ed autonomi, di cui seguiranno i decreti attuativi.
SOSPENSIONE PROCEDURE LICENZIAMENTI (ART.46)
Sono sospesi i licenziamenti dal 23 febbraio 2020.
FONDO CENTRALE DI GARANZIA (ART. 49)
Viene messo gratuitamente a disposizione un fondo di garanzia per l’80 per cento. Sono ammissibili alla garanzia del fondo le rinegoziazioni dei debiti. Sono ammissibili anche i finanziamenti a 18 mesi meno un giorno fino a 3000 euro.
MUTUI PRIMA CASA (ART.54)
Su richiesta sospensione del mutuo per 9 mesi (“Fondo Gasparrini”) estesa anche ai liberi professionisti e lavoratori autonomi che dimostrino un calo di fatturato.
SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE (ART.56)
Su richiesta per le aperture di credito a revoca, l’anticipo su crediti esistente al 29 febbraio 2020, gli importi accordati, sia utilizzati che non, non possono essere revocati fino al 30 settembre 2020. I mutui ed i finanziamenti rateali ed i canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 sono sospesi fino al 30 settembre 2020, ed il rimborso delle rate sospese verrà dilazionato. Il tutto dichiarando uno stato di carenza di liquidità.
VERSAMENTO TRIBUTI (ARTT.60/61/62)
- Soggetti con ricavi inferiori a 2 milioni di euro: sospensione dei versamenti dall’8 al 31 marzo, che andranno versati entro il 31/05/2020, o in 5 rate mensili.
- Soggetti con ricavi maggiori di 2 milioni di euro: remissione in termini dei versamenti del 16 marzo 2020 prorogati al 20 marzo 2020.
- L’Art. 61 prevede inoltre che per alcune tipologie di soggetti vi sia la sospensione indipendentemente dai ricavi.
- Per i professionisti con ricavi non superiori a 400 mila euro, i compensi percepiti tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31/03/2020 non saranno assoggettati a ritenuta d’acconto, in quanto il versamento verrà effettuato o il 31/05/2020 o in 5 rate a partire dal 31/05/2020 direttamente dal prestatore di lavoro.
- Sono sospesi anche i termini per i versamenti delle assicurazioni obbligatorie.
PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 63)
Ai lavoratori dipendenti con un reddito inferiore a 40.000 che hanno dovuto lavorare è riconosciuto un premio per il mese di Marzo di 100 € rapportato ai giorni di lavoro.
SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO (art.64)
Contributo del 50% per la sanificazione degli ambienti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro.
CREDITO DI IMPOSTA BOTTEGHE/NEGOZI (art. 65)
Pari al 60% del canone di locazione per gli immobili categoria C/1
EROGAZIONI LIBERALI PER EMERGENZA CORONAVIRUS (ART.66)
- Dalle persone fisiche ed enti non commerciali: In favore di Stato, Regioni, Enti locali, istituzioni ecc. detrazione di imposta lorda pari al 30%;
- Da soggetti titolari di reddito di impresa: detrazione dal reddito di impresa art. 27 legge 133/99 e deducibilità ai fini IRAP.
SOSPENSIONE DEI TERMINI (ARTT. 67/68)
- Fino al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori
- Sospensione dei termini di versamento scadenti tra l’8 marzo ed il 31 maggio derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti dovranno essere effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (ad oggi il 30 giugno)
MENZIONE PER RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI (ART.71)
Sono previste forme di menzione per i contribuenti che non si sono avvalsi delle forme di sospensione e ne danno comunicazione al Ministero.
SOSPENSIONE CANONI DI LOCAZIONE SPORTIVI (ART. 95)
Sospensione del pagamento dei canoni di locazione degli impianti pubblici o degli enti statali o territoriali.
INDENNITA’ COLLABORATORI SPORTIVI (ART. 96)
È prevista una indennità di 600 € per i collaboratori sportivi. Bisogna presentare una domanda alla società Sport e Salute S.p.A., non aver percepito redditi di lavoro e collaborare con una società iscritta nel registro del CONI.
PROROGA DOCUMENTI DI IDENTITA’ (ART. 104)
I documenti di identità scaduti o in scadenza alla data di entrata in vigore del decreto sono prorogati al 31/08/2020.
NORME IN MATERIA DI ASSEMBLEE SOCIETARIE (ART. 106)
I bilanci verranno approvati con assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
È prevista la modalità di voto telematica anche in deroga alle disposizioni statutarie.
CI RISERVIAMO INTEGRAZIONI O MODIFICHE A SEGUITO DEI CHIARIMENTI FUTURI.
SI ATTENDE ALTRO DECRETO PER IL MESE DI APRILE.