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Oneri detraibili 19% – nuove regole 1° Gennaio 2020

Pagamenti tracciati per le detrazioni nel 730
Pagamento oneri detraibili 19%, nuove regole dal 1° Gennaio 2020

SPESE SANITARIE E ONERI DETRAIBILI 19% 730/UNICO – NUOVE REGOLE DAL 1° GENNAIO 2020

Detrazione spese mediche e degli altri oneri detraibili di cui all’art. 15 del TUIR, e anche previste da altre disposizioni normative che prevedono la detrazione del 19%, solo con pagamenti tracciabili: vietato l’uso del contante per poter usufruire del risparmio fiscale.

Non cambia tanto la detrazione in sé ma è stato previsto l’obbligo del pagamento mediante strumenti tracciabili.
Detto in altro modo: per recuperare le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (e altre disposizioni normative) dall’1/1/2020 non si possono più utilizzare i contanti.

Serve necessariamente il pagamento mediante carte di credito/debito, bancomat, bonifico bancario, bonifico postale, assegni. Naturalmente il pagamento in contanti rimane ancora possibile solo che in tal caso le spese non saranno fiscalmente detraibili.

La norma che, ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l’utilizzo del contante, richiama tutte le spese indicate nell’articolo 15/917 ma anche quelle previste da altre disposizioni normative, per cui si tratta ad esempio di spese per:

– Interessi passivi mutui prima casa
– Intermediazioni immobiliari per abitazione principale
– Spese mediche (alcune eccezioni)
– Veterinarie
– Funebri
– Frequenza scuole e università
– Assicurazioni rischio morte
– Erogazioni liberali
– Iscrizione ragazzi ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
– Affitti studenti universitari
– Addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza
– Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

Due eccezioni

Il testo della nuova norma aggiunge due eccezioni alla regola dei pagamenti tracciabili, precisando che l’obbligo del pagamento con sistemi tracciabili non si applica relazione alle spese sostenute per:
– l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici,
– prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Il testo specifico della nuova norma sui pagamenti tracciabili

Ecco il testo della Legge di Bilancio 2020, articolo 1, commi 679 e 680, relativo alla disposizione in parola:
679. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n.917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Circa l'autore

Monica Manfredini

Monica Manfredini , Dottore Commercialista e Revisore dei conti Determinata, sensibile e schietta Pensa che :"Con il se e il ma si rimane immobili, è' meglio smarrire la strada per poi ritrovarla che rimanere al bivio ". Sapere rende liberi, trasmettere la conoscenza è la strada per la vera democrazia

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